La Fondazione

Presentazione della Fondazione Forense Ferrarese

 

  • Presentazione
  • Statuto
  • Organi

La FONDAZIONE FORENSE FERRARESE è stata costituita per iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara allo scopo di creare un organismo che si occupi della formazione professionale e della specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria, in sinergia e collaborazione con le varie associazioni già presenti ed operanti in ambito ferrarese o che verranno create in futuro.

Ciò anche allo scopo di garantire la possibilità dell’aggiornamento permanente dei propri iscritti, ed in genere degli iscritti all’Albo degli Avvocati di Ferrara, così come previsto dal Consiglio Nazionale Forense. Tale obiettivo sarà perseguito mediante l’organizzazione di corsi, seminari, convegni, viaggi di studio cui potranno partecipare i soci e chiunque sia interessato ai temi di volta in volta trattati.

La Fondazione si propone altresì di organizzare eventi, corsi e seminari ad alto livello formativo e/o specialistico, allo scopo di promuovere la specializzazione dei propri soci ed in generale dell’avvocatura ferrarese. In armonia con le finalità di cui ai punti precedenti, la Fondazione si pone altresì come obiettivo quello di predisporre e diffondere dispense elaborate dal Comitato Scientifico e dai collaboratori che da questo saranno di volta in volta individuati, al fine di approfondire argomenti di carattere giuridico.

Per offrire i servizi di aggiornamento e di informazione di cui ai punti precedenti, la Fondazione ha necessità di dotarsi di beni strumentali che consentano una rapida divulgazione delle iniziative intraprese e una più agevole ricerca dei materiali da utilizzare per la redazione delle dispense di approfondimento. Il terzo scopo individuato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2008 è pertanto quello di dotarsi delle strutture necessarie ad un migliore espletamento dei servizi erogati

la Fondazione si prenderà altresì carico della formazione dei giovani praticanti che intendono intraprendere la professione forense, anche mediante la conclusione di convenzioni con altri Enti, quali ad esempio l’Università di Ferrara, e tramite la costituenda Scuola di Formazione ed Aggiornamento Forense.

Più in generale, l’attività della Fondazione sarà volta promuovere una crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del circondario del Tribunale di Ferrara, attraverso l’organizzazione di iniziative socio culturali.

La Fondazione, allo scopo di perseguire i propri obiettivi così come indicati nei punti precedenti, potrà inoltre collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, stipulando convenzioni per lo scambio di informazioni, l’organizzazione di seminari comuni e altre forme di collaborazione.

1) È costituita la "FONDAZIONE FORENSE FERRARESE " con sede in Ferrara presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara (Palazzo di Giustizia, Via Borgo dei Leoni, 62).

2) La Fondazione si propone:
a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Ferrara che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Ferrara, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria, così predisponendo uno strumento che permetta l'aggiornamento permanente previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007.
La Fondazione potrà inoltre:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione o comodato, ovvero locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare - anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi precedenti.

3) Il funzionamento della Scuola Forense di Formazione ed Aggiornamento permanente (d'ora in avanti denominata Scuola Forense) sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

4) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

5) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:
a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;
b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

6) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:
a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);
b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
d) dai contributi ordinari e straordinari disposti in suo favore dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara ovvero da altri Enti pubblici o privati, associazioni, imprese o privati;
e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

7) Il socio "fondatore" è l'Ordine degli Avvocati di Ferrara.
Il Socio Fondatore ha poteri di indirizzo e di stimolo sull’attività della Fondazione e ne segue l’andamento mediante l’esame del bilancio e della annessa relazione annuale.

8) Sono soci "aderenti" le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi, nell'ambito degli scopi statutari.

9) Possono essere soci "sostenitori" gli iscritti all’Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara e gli iscritti agli albi degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello di Bologna che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I soci sostenitori potranno partecipare, per l’anno solare in cui tale contributo è stato versato, alle iniziative formative organizzate dalla Fondazione usufruendo nei casi stabiliti dal CDA di condizioni di favore.

Diviene socio sostenitore colui che, in possesso dei requisiti statutari, presenti apposita domanda e versi il contributo annuale nei termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione.

10) Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore della Scuola;
d) il Comitato Tecnico Scientifico;
e) il Collegio dei Sindaci.

11) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati tutti con delibera del Socio Fondatore, il Consiglio dell’Ordine Avvocati, e scelti tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati della Regione Emilia-Romagna.
I Consiglieri restano in carica per lo stesso periodo in cui permane in carica il Consiglio dell’Ordine Avvocati (purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti), decadono al decadere di questo e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) esamina e provvede in ordine alle domande di partecipazione dei soci sostenitori nei limiti del presente Statuto
b) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
c) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
d) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori e, eventualmente, per i membri degli organi della Fondazione;
e) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
f) accetta donazioni ed eredità;
g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
h) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
i) elegge tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;
l) provvede alle modifiche dello Statuto e delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.
m) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Socio Fondatore.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera R.A.R. telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima non liberi.

È convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno due Consiglieri.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di non meno di tre componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

12) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, di regola, assieme agli altri quattro consiglieri e provvede in particolare:
a) agli atti di ordinaria amministrazione;
b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
c) stipula i contratti;
d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
e) adotta nei casi di urgenza i provvedimenti necessari anche se eccedenti l’ordinaria amministrazione, salva immediata successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.
f) trasmette il bilancio e la relazione annuale al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

13) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.
Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Presidente, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore della Scuola, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
b) contribuisce alla realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
c) esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

14) Il Direttore della Scuola è uno dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è pertanto anch’esso nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara.
La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, dirige e coordina la Scuola Forense in sintonia con il Presidente; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

15) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere. Gli incarichi sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Direttore. Essi collaborano con il Presidente per la gestione ed il funzionamento della Fondazione e rispondono del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

16) Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara che può delegarne la nomina al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Essi vengono scelti in via preferenziale tra iscritti all’Albo degli Avvocati.
I Sindaci eleggono il Presidente del Collegio; durano in carica quattro anni e sono rinominabili. Non possono far parte del Collegio Sindacale i Consiglieri di Amministrazione.
Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Collegio Sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17) I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.
Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

18) Una volta deliberato lo scioglimento/liquidazione della Fondazione per essersi verificata una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 Cod. Civ., si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli artt. 11 e segg. Disp. Att. Cod. Civ. Una volta dichiarata l'estinzione, i beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, affinché ne faccia uso per le finalità della formazione degli Avvocati iscritti all'Albo.

19) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

20) La Fondazione avrà durata illimitata e potrà operare nel perseguire i propri scopi nell'ambito della Regione Emilia Romagna in particolare favorendo accordi, progetti e scambi culturali con altre associazioni ed enti che abbiano medesimi scopi della Fondazione sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea.

21) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 


Consiglio di Amministrazione:


Direttore della Scuola Forense Ferrarese:

  • Avv. Riccardo Villani


Collegio Sindacale:

  • Avv. Martino Bagni
  • Avv. Filippo Fiorani
  • Avv. Antonio Finessi



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